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 [L'anticipo dell'assegno di mantenimento è legge] Spedite questo articolo ai Vostri amicistampa 
N.B. 28 agosto 2008: dal 1° settembre 2008 si può presentare domanda. Clicca qui

Sono presenti in questa pagina:
0. Comunicato stampa del 1/2/08 della Sdr del trentino per l'Ulivo
1. Comunicato stampa del 1/2/08 dell'Ufficio stampa della PAT
2. Comunicato stampa del 23/12/06 della Sinistra democratica e riformista
3. L'art. 60 della Finanziaria 2007 che, su proposta del cons. Giuseppe Parolari, ha modificato la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)
4. Testo del regolamento di attuazione "Regolamento di esecuzione dell’articolo 28 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), inserito con Legge finanziaria 2007, concernente l’anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela dei minori", approvato dalla G.P. di Trento l' 1/02/2008.

________________________
0.
Sdr del Trentino per l'Ulivo
COMUNICATO STAMPA
Trento, 1 febbraio 2008
Al via la norma proposta dal consigliere Giuseppe Parolari e votata dal Consiglio provinciale di Trento, che ha istituito l'anticipo dell'assegno di mantenimento a favore dei minori

Quando due genitori si separano, se uno non versa a quello affidatario (quasi sempre la mamma) l'assegno mensile stabilito dal giudice, i bambini precipitano nella povertà, soprattutto se la mamma non ha un lavoro o ha un lavoro a part-time. Per fermare questa spirale, nel novembre 2006 il consigliere Giuseppe Parolari aveva presentato un disegno di legge che il mese successivo aveva poi trasformato in emendamento alla legge finanziaria 2007, approvato dal Consiglio provinciale di Trento. La norma prevedeva che la Provincia di Trento anticipasse l'assegno di mantenimento a favore dei minori, nei casi di necessità.

Mancava solo il regolamento attuativo perchè la legge entrasse in vigore. Oggi, a più di un anno di distanza, la Giunta provinciale ha finalmente adottato il regolamento. Sarà così possibile far uscire molti bambini dalla situazione di povertà in cui sono stati costretti dalla separazione dei loro genitori. La legge va a vantaggio anche di quelle mamme che magari ricevono l'assegno tutti i mesi, a costo però di continue umiliazioni: ora possono reclamare questo loro diritto con maggiore forza e dignità.

D'ora i poi le madri separate o divorziate, in condizioni di bisogno, che non riescono a farsi corrispondere dal marito l'assegno di mantenimento a tutela dei figli minori, possono chiedere l'anticipo alla Provincia. Non si tratta però di un contributo: la Provincia, tramite il proprio ufficio legale, riscuoterà dal genitore inadempiente l'importo anticipato, interessi compresi. In pratica la Provincia, soggetto forte, si sostituisce al genitore, soggetto debole, nel reclamare l'assegno negato. Con la differenza che la Provincia può permettersi di attendere il rimborso, una mamma con bambini no.

N.B. Il regolamento attuativo per essere definitivamente applicabile (e con esso la legge) deve raccogliere il parere favorevole della Corte dei Conti, che si deve esprimere entro un mese dall'adozione.

________________________
1.

Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento
COMUNICATO STAMPA
Trento, 1 febbraio 2008
GENITORI SEPARATI: ECCO I REQUISITI E LE CONDIZIONI PER OTTENERE L’ANTICIPAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

(c.z.) Via libera definitivo all’anticipo, da parte della Provincia ai genitori separati con figli in affidamento, dell’assegno di mantenimento non corrisposto. Ottenuto il parere positivo della quarta commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta provinciale ha provveduto stamane (1 gennaio 2008) ad approvare in via definitiva il regolamento di attuazione dell’articolo 28 bis della legge 14/1991 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali; l'articolo 28 bis è stato inserito con la Legge finanziaria 2007).
Il regolamento detta i requisiti economici, le modalità di erogazione e l’ammontare dell’assegno, la durata massima della prestazione, le modalità di accertamento periodico della permanenza dei requisiti, i casi di sospensione e decadenza, gli enti eroganti. Nel regolamento è anche prevista l’attivazione, ove possibile, di un intervento di mediazione dei servizi sociali territoriali fra il genitore che richiede l’anticipazione dell’assegno e quello tenuto alla sua corresponsione, allo scopo di individuare eventuali altre soluzioni alternative all’erogazione dell’assegno di mantenimento stesso.
Di seguito le principali condizioni e requisiti richiesti per ottenere l’assegno.

Condizioni per l’erogazione anticipata dell’assegno di mantenimento
- Esistenza di un titolo esecutivo fondato su un provvedimento dell’autorità giudiziaria che stabilisce importo e modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato.
- Dichiarazione di fallimento delle imprese di cui è titolare l’obbligato al mantenimento.
- La minore età del figlio destinatario dell’assegno.
- La surroga della Provincia autonoma di Trento da parte del richiedente l’anticipazione nei suoi diritti nei confronti dell’obbligato.

Requisiti del richiedente
- Appartenenza al medesimo nucleo familiare del minore (a tale nucleo familiare non può appartenere il genitore obbligato al mantenimento, che deve versare cioè l'assegno).
- Residenza in provincia di Trento.
- Condizione economica del nucleo familiare di appartenenza non superiore al valore di 0,19 dell’indicatore della condizione economica familiare (ICEF).

Ente erogante e modalità di erogazione dell’assegno
- L’anticipazione dell’assegno viene erogata mensilmente al beneficiario dagli Enti gestori delegati all’esercizio delle funzioni socio-assistenziali (che sono i Comprensori e, per i residenti a Trento e Rovereto, i Comuni di Trento e di Rovereto), che ne determinano l’ammontare ed ai quali va presentata la domanda.

Ammontare dell’assegno
- L’assegno di mantenimento è anticipato in misura pari alla somma stabilita dal titolo giudiziale e comunque non superiore alla quota mensile di 290 euro (rivalutata annualmente dalla Giunta provinciale) per un minore. In caso di più minori interessati alla corresponsione dell’assegno, l’importo massimo erogabile viene determinato applicando alla quota mensile la scala di equivalenza (circa 455,00 Euro per 2 minori; 591,00 per 3; 713,00 per 4; 826,00 per 5 o più).
- Nel caso di pagamento parziale dell’assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato, l’ammontare della prestazione è corrispondentemente ridotto, salvo i mesi per i quali il genitore obbligato ottempera al versamento in misura almeno pari alla somma erogata dalla Provincia con l’anticipazione.

Decorrenza e durata della prestazione
- Dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e per la durata massima di 12 mesi, rinnovabile fino alla maggiore età del minore previa presentazione della relativa domanda e del perdurare delle condizioni di necessità e dei requisiti previsti.

_____________________________
2.

Sdr del Trentino per l'Ulivo
COMUNICATO STAMPA
Trento, 23 dicembre 2006
E' diventato legge della Provincia autonoma di Trento l’anticipo dell'assegno di mantenimento a favore dei minori. L'articolo 60 della Finanziaria 2007, proposto dal consigliere Parolari, contiene l'emendamento che era stato approvato in seconda commissione.

Il tempo che gli uffici provinciali preparino il regolamento di attuazione, e le madri separate o divorziate, residenti in Trentino, che non riescono a farsi corrispondere dal marito l'assegno di mantenimento a tutela dei figli minori, potranno ottenerne l’anticipo dalla Provincia che farà rivalsa poi sul coniuge inadempiente. E’ quanto stabilisce l’articolo 60 della legge finanziaria, proposto dal consigliere Giuseppe Parolari con un emendamento in seconda commissione e diventato legge in consiglio provinciale il 22 dicembre 2006.

La Provincia, soggetto forte, si sostituisce quindi al genitore più debole, quasi sempre la mamma, nel reclamare l’assegno negato. Con la differenza che la Provincia può permettersi di attendere il rimborso, una mamma con bambini no.

Il genitore affidatario deve dimostrare di essere in situazione di difficoltà economica e di avere il coniuge che non ottempera al pagamento stabilito dal giudice. Con regolamento verranno definiti i requisiti economici per poter accedere a questa opportunità e l’importo massimo dell’anticipo, che terrà conto del numero dei figli e della situazione economica della famiglia. Ma attenzione, non si tratta di un contributo: tramite il proprio ufficio legale, la Provincia riscuoterà l’importo pattuito dal genitore inadempiente, interessi compresi.

Il commento del consigliere Parolari è di soddisfazione: “Il fatto di aver trasformato in legge questo progetto in così breve tempo, ci permetterà già dal 2007 di far uscire un centinaio di bambini dalla situazione di povertà in cui sono costretti dalla separazione dei genitori. E’ uno strumento che va a vantaggio anche di quelle mamme che l’assegno lo ricevono tutti i mesi, ma a costo di continue umiliazioni: d’ora in poi potranno pretendere quel loro diritto, stabilito dal tribunale, con maggiore forza e dignità”.

_________________________

3.

Art. 60 della Finanziaria 2007, approvata il 22/12/2006


CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
XIII LEGISLATURA
Legge n. 11/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2007)”.
---------------------------------------

Art. 60 -
Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)

1. Dopo l’articolo 28 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, è inserito il seguente:

“Art. 28 bis
Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori

1. Quest’articolo disciplina l'erogazione delle somme destinate al mantenimento dei minori e non corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria. La Provincia riscuote le somme erogate in via anticipata e gli interessi maturati dalla persona obbligata al mantenimento.
2. Condizioni per l'erogazione anticipata sono:
a) l'esistenza di un titolo esecutivo, fondato su un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana o di un altro Stato, che stabilisca l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato al mantenimento;
b) l'esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o della sentenza dichiarativa di fallimento delle imprese di cui è titolare l’obbligato al mantenimento, costituite in forma diversa dalla società di capitali;
c) che il richiedente surroghi la Provincia nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile, e ne dia comunicazione all'obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Può chiedere l'erogazione anticipata delle somme destinate al mantenimento del minore il genitore affidatario, purché non convivente con il genitore obbligato al mantenimento, o altro soggetto affidatario del minore se quest'ultimo, al momento della presentazione della domanda, è:
a) residente nella provincia di Trento;
b) appartenente al nucleo familiare del richiedente.
4. Al momento della domanda di erogazione anticipata la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza del minore e del richiedente deve evidenziare situazioni di difficoltà economica e comunque non dev’essere superiore a quella stabilita con regolamento. Per l’accertamento della condizione economico-patrimoniale si applicano l'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e l'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.
5. L’ente erogante anticipa l’assegno di mantenimento nella misura determinata secondo quanto previsto con regolamento tenuto conto del numero di figli minori interessati dalla corresponsione dell’assegno di mantenimento, e comunque in misura non superiore alla somma stabilita dal titolo giudiziale. La Giunta provinciale rivaluta annualmente gli importi massimi in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. L'erogazione è effettuata mensilmente e ha durata annuale; può essere rinnovata a domanda, corredata da un'autocertificazione sul perdurare dei presupposti dell’erogazione.
7. Con regolamento adottato entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest’articolo la Giunta provinciale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce, in particolare:
a) i requisiti economici di cui al comma 4;
b) le modalità di erogazione e la durata massima della prestazione;
c) le modalità di accertamento periodico della permanenza dei requisiti per il mantenimento dell’anticipazione;
d) i casi di sospensione e decadenza dalla prestazione per il venir meno dei presupposti.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E.
…………..

Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria 2007


_________________________

4.

Regolamento tecnico di attuazione, approvato dalla G.P. il giorno 1/2/2008


Regolamento di esecuzione dell’articolo 28 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), inserito con Legge finanziaria 2007, concernente l’anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela dei minori. -
Art. 1
Oggetto

1. Questo regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 28 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), l’erogazione anticipata, da parte degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi dell’articolo 10 della legge medesima, delle somme destinate al mantenimento dei minori non corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall’autorità giudiziaria.

Art. 2
Condizioni per l’erogazione anticipata dell’assegno di mantenimento

1. Le condizioni per l’erogazione anticipata dell’assegno di mantenimento sono:
a. l’esistenza di un titolo esecutivo, fondato su un provvedimento dell’autorità giudiziaria italiana o di un altro Stato, che stabilisce l’importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato;
b. l’esistenza di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o della sentenza dichiarativa di fallimento delle imprese, costituite in forma diversa dalla società di capitali, di cui è titolare l’obbligato al mantenimento;
c. la minore età del figlio destinatario dell’assegno;
d. la surroga della Provincia Autonoma di Trento da parte del richiedente l’anticipazione nei suoi diritti nei confronti dell’obbligato, ai sensi dell’articolo 1201 del codice civile.

Art. 3
Surrogazione

1. L’erogazione dell’assegno di mantenimento in via anticipata comporta, ai sensi dell’articolo 1201 del codice civile, il trasferimento in capo alla Provincia Autonoma di Trento del diritto di credito nei confronti del genitore obbligato al mantenimento, in misura corrispondente agli importi erogati al beneficiario.
2. Il richiedente deve rilasciare espressa dichiarazione della surroga alla Provincia Autonoma di Trento e darne comunicazione all’obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. La Provincia Autonoma di Trento riscuote dal genitore obbligato al mantenimento le somme erogate in via anticipata e gli interessi legali maturati.
4. Gli adempimenti cui gli enti gestori sono tenuti ai fini di consentire il recupero, da parte della Provincia, delle somme erogate sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c).

Art. 4
Requisiti del richiedente

1. Il genitore o altro soggetto affidatario può richiedere l’erogazione anticipata dell’assegno di mantenimento purché in possesso dei seguenti requisiti:
a. appartenenza al medesimo nucleo familiare del minore, secondo la disciplina dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). A tale nucleo familiare non può appartenere il genitore obbligato al mantenimento;
b. residenza in provincia di Trento;
c. condizione economica del nucleo familiare di appartenenza non superiore al valore di 0,19 dell’indicatore della condizione economica familiare (ICEF), calcolato secondo le modalità indicate all’articolo 5.
2. Le condizioni e i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e dal comma 1 di questo articolo devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda e permanere per l’intera durata dell’erogazione dell’anticipazione dell’assegno, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3.

Art. 5
Modalità di accertamento della condizione economica

1. Per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente si applica il modello riguardante il sistema esperto di cui all’articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e s.m. , secondo le modalità individuate dalla Giunta provinciale con deliberazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera a) del presente regolamento.
2. Ancorché l’ICEF determinato ai sensi del comma 1 sia superiore al valore di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), qualora si siano verificati eventi che pregiudicano gravemente la condizione economica del nucleo, l’ente gestore può comunque ammettere al beneficio i richiedenti nei cui confronti sia accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al sussidio economico mensile a fronte dell’insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali previsto dall’articolo 24, comma 1, lettera c), numero 1) della legge provinciale n. 14 del 1991.

Art. 6
Ente erogante e modalità di erogazione

1. L’anticipazione dell’assegno di mantenimento è erogata dagli enti gestori delegati all’esercizio delle funzioni socio-assistenziali ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14.
2. La domanda per ottenere l’anticipazione dell’assegno di mantenimento è presentata all’ente gestore territorialmente competente; contestualmente alla domanda, il possesso delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b) e c), e 4, comma 1, è dichiarato ovvero comprovato mediante presentazione della documentazione ai sensi dell’articolo 7.
3. In caso di esito favorevole dell’istruttoria, l’ente gestore adotta, nel termine dal medesimo fissato, il provvedimento di concessione dell’anticipazione dell’assegno, determinandone l’ammontare mensile secondo le modalità dell’articolo 9.
4. L’efficacia del provvedimento di concessione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di surroga e della documentazione attestante l’avvenuta spedizione della lettera raccomandata di cui all’art. 3, comma 2.
5. L’anticipazione dell’assegno viene erogata al beneficiario mensilmente.

Art. 7
Documentazione

1. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
a) titolo esecutivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);
b) atto di precetto o sentenza dichiarativa di fallimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);
c) certificazioni anagrafiche concernenti la residenza e lo stato di famiglia;
d) attestazione dell’indicatore ICEF.
2. Fatte salve diverse previsioni della vigente normativa o di accordi internazionali, le firme apposte sugli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), formati all’estero da autorità estere e redatti in lingua straniera sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero e ai medesimi atti è allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare.
3. In luogo della produzione della documentazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il richiedente può avvalersi delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. Qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), rilasciati dalla competente autorità di uno Stato estero non sono sostituibili dalle dichiarazioni di cui al comma 3.

Art. 8
Mediazione

1. L’ente gestore, ove possibile, attiva un intervento di mediazione fra il richiedente l’anticipazione dell’assegno e il genitore tenuto al mantenimento del minore, allo scopo di individuare soluzioni alternative all’erogazione anticipata dell’assegno di mantenimento.

Art. 9
Ammontare della prestazione

1. L’assegno di mantenimento è anticipato dall’ente erogante in misura pari alla somma stabilita dal titolo giudiziale e comunque non superiore alla quota mensile di 290,00 euro per un minore.
2. Nel caso di presenza nello stesso nucleo di più minori interessati alla corresponsione dell’assegno, l’importo complessivo massimo erogabile viene determinato applicando alla quota mensile di cui al comma 1 la scala di equivalenza prevista dalle deliberazioni attuative dell’articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, riferita al numero di minori destinatari del beneficio.
3. Nel caso di pagamento parziale dell’assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato, l’ammontare della prestazione è corrispondentemente ridotto, fatto salvo il caso di sospensione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b).
4. La Giunta Provinciale rivaluta annualmente l’importo massimo di cui al comma 1 in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 10
Decorrenza e durata della prestazione

1. Il diritto all’anticipazione dell’assegno di mantenimento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
2. L’anticipazione dell’assegno di mantenimento ha la durata massima di dodici mesi e può essere rinnovata, fino alla maggiore età del minore, previa presentazione della relativa domanda, corredata dalle dichiarazioni o dalla documentazione, ai sensi dell’articolo 7, attestanti il perdurare delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), b) e c), e 4, comma 1. L’efficacia del rinnovo è subordinata alla presentazione della dichiarazione di surroga e della documentazione attestante l’avvenuta comunicazione all’obbligato, ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
3. Il venir meno delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4, comma 1, deve essere comunicato all’ente gestore entro 15 giorni dal verificarsi. L’anticipazione è comunque erogata anche per il mese in cui tali condizioni e requisiti sono venuti meno.
4. L’ottemperanza, anche parziale, dell’obbligo al mantenimento soggiace all’obbligo di comunicazione nel medesimo termine di cui al comma 3.
5. L’ente gestore provvede, con cadenza almeno annuale, ad effettuare controlli a campione, nella misura determinata dall’ente medesimo, sul mantenimento dei requisiti relativamente alle erogazioni in corso.

Art. 11
Sospensione e decadenza dalla prestazione

1. L’erogazione dell’assegno di mantenimento viene sospesa d’ufficio:
a) se, in sede di verifica ai sensi dell’articolo 10, comma 5, il beneficiario, senza un giustificato motivo, non fornisce gli elementi informativi richiesti dall’ente erogante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
b) per i mesi in cui il genitore obbligato ottempera al suo obbligo di versamento dell’assegno in misura almeno pari alla somma da erogarsi con l’anticipazione.
2. Il diritto alla prestazione decade:
a) se entro tre mesi dalla data della comunicazione al beneficiario della sospensione di cui al comma 1, lettera a), il medesimo non provvede, senza un giustificato motivo, a presentare gli elementi comprovanti la persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b) e c), e 4, comma 1;
b) se è comunque accertato il venir meno delle condizioni e dei requisiti richiesti.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione, con la maggiorazione della quota di interessi legali maturati, di tutti gli importi percepiti a decorrere dall’ultimo provvedimento di concessione nel caso di cui al comma 2, lettera a), ovvero degli importi percepiti indebitamente nel caso di cui al comma 2, lettera b).

Art.12
Adempimenti attuativi

1. Con deliberazione la Giunta provinciale definisce:
a) i criteri e i parametri per l’accertamento dell’ICEF relativo alla domanda di anticipazione dell’assegno di mantenimento;
b) gli adempimenti cui gli enti gestori sono tenuti ai fini di consentire il recupero, da parte della Provincia, delle somme erogate.

Art. 13
Incompatibilità con altri interventi analoghi

1. La concessione dell’assegno di mantenimento in via anticipata non è compatibile con eventuali altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse finalità di questo regolamento.

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