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[La legge Parolari contro le cadute dall'alto] |
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15 febbraio 2008 - Ufficio stampa Provincia autonoma di Trento
Da oggi in vigore il regolamento tecnico
di attuazione della “legge Parolari”.
Percorsi sicuri e punti di ancoraggio fissi sui tetti.
Approvate le norme contro le cadute dall'alto
(c.z.) Dei circa 13.500 infortuni sul lavoro che si verificano ogni anno in Trentino, 1.700 avvengono tra gli addetti alle costruzioni, 13 sono mediamente quelli mortali, la metà dei quali avviene in edilizia, soprattutto a causa di cadute dall’alto. Si tratta di infortuni dei quali rimangono vittime non solo operai ma anche chi poi sui tetti ci sale per fare manutenzione ordinaria, gli impiantisti, gli antennisti, i lattonieri, i carpentieri, gli spazzacamini, talvolta gli stessi proprietari che salgono sulle coperture per sostituire le tegole, pulire le grondaie o liberare il tetto dalla neve. Lo fanno esponendosi a gravi rischi perché, in fase di progettazione, costruzione o ristrutturazione, nessuno ha previsto accessi sicuri ai tetti, percorsi non pericolosi, punti di ancoraggio ai quali agganciarsi in sicurezza.
Ora però una legge che prevede tutto questo c’è, è la legge provinciale - presentata dal consigliere Giuseppe Parolari - 9 febbraio 2007 n. 3, approvata dal Consiglio provinciale nel febbraio dello scorso anno. Una legge che ha colmato un vuoto normativo nel campo della sicurezza e per la quale la Giunta provinciale ha oggi provveduto, su proposta dell’assessore all’urbanistica e ambiente Mauro Gilmozzi, ad approvare il relativo regolamento tecnico attuativo.
Da oggi dunque diventa obbligatoria in Trentino l’adozione, nelle fasi di progettazione e realizzazione di interventi edilizi sulle coperture, di precise misure di sicurezza - per le quali il regolamento descrive le indicazioni tecniche - per prevenire i rischi di infortunio a seguito di cadute dall’alto nel corso dei successivi lavori di manutenzione ordinaria delle coperture stesse. Ciò vale sia per le nuove coperture che per le ristrutturazioni di coperture già esistenti in edifici di qualsiasi tipologia e destinazione d’uso, siano essi pubblici o privati.
In caso di mancato rispetto della norma anticaduta, i Comuni non possono rilasciare la concessione edilizia, non ha efficacia la denuncia di inizio attività (DIA) e non può essere rilasciato il certificato di abitabilità. Il regolamento - i cui adempimenti trovano applicazione con riferimento alle domande di concessione edilizia, alle denunce di inizio attività e alle richieste di accertamento della conformità urbanistica che saranno presentate in futuro - è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con esso.
(Comunicato dell'Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento)
________________________
Sono inoltre presenti in questa pagina:
1. Comunicato stampa del 6/2/07 della Sdr del Trentino
2. Testo della L.P. 9 febbraio 2007 n. 3 "Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro" ("legge Parolari")
3. Testo del regolamento di attuazione "Regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall’alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture", approvato dalla G.P. di Trento il 15/02/2008, e dell'allegato n. 1 ("Criteri generali di progettazione delle misure preventive e protettive").
1.
Sdr del Trentino per l'Ulivo
COMUNICATO STAMPA
Trento, 6 febbraio 2007
E' stata approvata dal Consiglio provinciale la legge contro le cadute dall’alto e per la sicurezza sul lavoro proposta dal cons. Parolari.
Il Consiglio provinciale di Trento ha approvato in data odierna, con 20 voti favorevoli, 8 astensioni (minoranze) e nessun voto contrario, la legge “Prevenzione delle cadute dall’alto e promozione della sicurezza sul lavoro”, proposta dal cons. Giuseppe Parolari della Sinistra democratica e riformista del Trentino per l’Ulivo.
La legge colma un vuoto normativo nel campo della sicurezza, a favore di chi svolge lavori di manutenzione ordinaria sui tetti e sulle coperture. Dei 13.500 infortuni che accadono ogni anno in Trentino, 1.700 avvengono tra gli addetti alle costruzioni, 13 sono mediamente quelli mortali. La metà degli infortuni mortali avviene in edilizia, soprattutto a causa di cadute dall’alto. Si tratta di infortuni che interessano non solo chi costruisce o ristruttura i tetti ma anche chi poi vi sale per fare manutenzione ordinaria, gli impiantisti, gli antennisti, i lattonieri, i carpentieri, gli spazzacamini, gli stessi proprietari che salgono sulle coperture per sostituire le tegole, per pulire le grondaie, per spalare la neve. Lo fanno esponendosi a gravi pericoli perché, in fase di progettazione, costruzione o ristrutturazione, nessuno ha previsto accessi sicuri ai tetti, percorsi non pericolosi, punti di ancoraggio ai quali agganciarsi in sicurezza. Tutte attenzioni queste che da sole possono fare la differenza tra la vita e la morte. La nuova legge rende tutto questo obbligatorio già in fase di progettazione della costruzione di nuovi tetti o della ristrutturazione dei tetti già esistenti. In caso di mancato rispetto della norma anticaduta, i Comuni non possono rilasciare la concessione edilizia, non ha efficacia la denuncia di inizio attività (DIA) e non può essere rilasciato il certificato di abitabilità. Tutto avrà efficacia dall’entrata in vigore del regolamento che la Giunta provinciale emanerà entro 90 giorni.
Ma la legge Parolari non si ferma qui: prevede anche la semplificazione delle verifiche periodiche obbligatorie di macchine e impianti, con la possibilità che vengano svolte da esperti esterni, a condizione che costoro siano iscritti nell’elenco provinciale degli esperti verificatori, che abbiano i requisiti professionali necessari, che l’Azienda sanitaria svolga nei loro confronti funzioni di indirizzo e di controllo; ciò permetterà che le verifiche vengano fatte nei tempi prescritti e libererà vari ispettori del lavoro pubblici perché possano venire utilizzati nei settori lavorativi a maggior rischio.
Prevede inoltre disposizioni per la formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, fissando le modalità di riconoscimento delle attività formative attuate sul territorio provinciale.
Due articoli infine rendono obbligatoria l’organizzazione e il finanziamento di un programma straordinario triennale volto a migliorare la prevenzione e il controllo degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento alle cadute dall’alto. Il programma deve essere realizzato dalla Provincia tramite l’Azienda sanitaria, è finanziato con 900 mila euro, prevede maggiori controlli ma soprattutto un’intensa campagna di formazione e informazione sia dei lavoratori che dei titolari delle imprese, che la Provincia e l’azienda sanitaria devono realizzare in collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati.
Si tratta quindi di una legge che colma un vuoto normativo relativo alla prevenzione delle cadute dall’alto, da impulso alla sicurezza sul lavoro per quanto riguarda i controlli e la formazione-informazione, libera risorse ed energie tra gli ispettori del lavoro da dedicare a compiti più significativi.
_________________________
2.
Il testo della legge
LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2007, n. 3
Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro
(approvata dal Consiglio provinciale di Trento il 6 febbraio 2007)
INDICE
Art. 1 - Inserimento dell'articolo 91 ter nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)
Art. 2 - Nuova organizzazione delle verifiche periodiche di macchine, impianti e apparecchi
Art. 3 - Programma straordinario di controllo e di prevenzione degli infortuni
Art. 4 - Disposizione transitoria per la formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Art. 5 - Disposizioni finanziarie
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Inserimento dell'articolo 91 ter nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)
1. Dopo l'articolo 91 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, è inserito il seguente:
"Art. 91 ter
Limiti alle concessioni, alle denunce d'inizio di attività e al rilascio del certificato di abitabilità per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, al fine di prevenire gli infortuni da caduta dall’alto nei successivi lavori di manutenzione sulle coperture
1. Quest'articolo detta norme di prevenzione e controllo da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, per prevenire i rischi d'infortunio a seguito di cadute dall'alto nel corso dei successivi lavori di manutenzione ordinaria delle coperture.
2. I progetti relativi a interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione o le coperture di edifici già esistenti, allegati alla richiesta di concessione edilizia o alla denuncia d'inizio di attività:
a) prevedono l'applicazione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico di cui al comma 6, di seguito denominato regolamento tecnico, che consentono, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, lavori in quota in condizioni di sicurezza;
b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura, contenente l'indicazione della posizione dei punti di ancoraggio che devono essere conformi al regolamento tecnico.
3. Al termine dei lavori, il rispetto delle norme anticaduta del regolamento tecnico e l'installazione di punti di ancoraggio sulla copertura conformi al regolamento tecnico sono dichiarati da un tecnico abilitato.
4. La mancata previsione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico ai sensi del comma 2, lettera a), la mancanza dell'elaborato tecnico della copertura di cui al comma 2, lettera b), impediscono il rilascio della concessione edilizia e sospendono il decorso dei termini previsti dall'articolo 91 bis per l'efficacia della denuncia d'inizio di attività, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 91 bis.
5. La mancanza della dichiarazione prevista dal comma 3 impedisce il rilascio del certificato di abitabilità.
6. Il regolamento tecnico di cui al comma 2 contiene:
a) le misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti per garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;
b) i contenuti dell’elaborato tecnico della copertura nonché gli adempimenti ad esso collegati;
c) i requisiti dei punti di ancoraggio, muniti di marcatura CE e attestato di certificazione CE.
7. Il regolamento tecnico è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con esso."
2. Il regolamento tecnico di cui all’articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991, come inserito dal comma 1 di questo articolo, è adottato dalla Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge. Quanto previsto dal presente articolo si applica con riferimento alle domande di concessione o alle denunce di inizio di attività presentate successivamente all’entrata in vigore del predetto regolamento.
Art. 2
Nuova organizzazione delle verifiche periodiche di macchine, impianti e apparecchi
1. Ferme restando le responsabilità e i doveri stabiliti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è affidato a esperti verificatori nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro, iscritti in un apposito elenco provinciale, il compito di effettuare le verifiche di macchine, impianti e apparecchi, finora soggetti a verifiche periodiche da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Spettano in ogni caso all'Azienda provinciale per i servizi sanitari le funzioni di indirizzo necessarie per l'effettuazione delle verifiche e quelle di controllo a campione sulla corretta effettuazione delle stesse.
2. Con norme regolamentari sono specificati i compiti affidati agli esperti iscritti nell'elenco provinciale degli esperti verificatori, sia in relazione alla loro qualificazione che alla tipologia di problematiche da affrontare, nonché le verifiche che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari non è più chiamata a effettuare e quelle che continua a svolgere, in caso di necessità o per quanto riguarda il settore pubblico, dopo l'attivazione del nuovo sistema normativo. Con le medesime norme regolamentari sono dettate le altre disposizioni occorrenti per l'applicazione di questo articolo; sono a tal fine individuati, in particolare, le modalità per la tenuta dell'elenco provinciale degli esperti verificatori, i requisiti professionali necessari per l'iscrizione, i casi e le modalità di accertamento dei requisiti professionali mediante esami, le disposizioni circa la cancellazione temporanea e, nei casi più gravi, definitiva degli esperti verificatori che non adempiano gli obblighi a loro carico o che comunque non svolgano correttamente i propri compiti, nonché le disposizioni che cessano di applicarsi a seguito dell'attivazione del nuovo sistema di verifiche disciplinato da questo articolo.
3. La Giunta provinciale è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco delle macchine e impianti, soggetti a verifica periodica ai sensi degli articoli 25, 131, 194 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, articolo 50 del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, che devono essere verificate mediante l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
Art. 3
Programma straordinario di controllo e di prevenzione degli infortuni
1. Al fine di migliorare la prevenzione e il controllo degli infortuni, con particolare riferimento a quelli derivanti da cadute dall'alto, la Giunta provinciale approva entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge un programma straordinario della durata di tre anni relativo allo svolgimento di controlli nei luoghi di lavoro, finalizzato a prevenire gli infortuni; il programma è realizzato tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Contestualmente la Giunta provinciale approva indirizzi per una intensa campagna di formazione e informazione delle imprese e delle maestranze che la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono chiamate a realizzare in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
Art. 4
Disposizione transitoria per la formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
1. In sede di prima applicazione dell’accordo Stato, Regioni e Province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro del 26 gennaio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2006 (di seguito definito accordo), la Provincia riconosce le attività formative attuate sul territorio provinciale a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 fino alla data di pubblicazione dell’accordo, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. In relazione a quanto previsto dall’articolo 36-quinquies del decreto legislativo n. 626 del 1994, il riconoscimento è subordinato all’accertamento che le attività di formazione siano state realizzate da soggetti formatori individuati nel punto 1) della lettera b) dell’accordo e che i corsi siano stati organizzati nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 del predetto articolo 36-quinquies e dei requisiti minimi individuati nell’accordo.
3. Per i lavoratori addetti ai sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi con almeno due anni di anzianità lavorativa specifica nel settore, che abbiano già frequentato le attività formative di cui al comma 1 per un numero di ore inferiore a quello previsto nell’accordo, il riconoscimento è subordinato al superamento di un colloquio di accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nella formazione precedentemente effettuata e nell’esperienza lavorativa, con modalità che saranno definite d’intesa tra l’Agenzia del lavoro e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia; il mancato superamento della prova comporta l’obbligo di integrare l’attività di formazione secondo quanto previsto nell’accordo. I lavoratori che rientrano nelle previsioni di questo comma sono tenuti alla frequenza del corso di aggiornamento previsto nell’accordo entro un anno dalla entrata in vigore del presente articolo.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Per i fini di cui all’articolo 3 è autorizzata la spesa di 300.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009.
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (Unità previsionale di base 95.5.210).
3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 9 febbraio 2007
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai
La legge promulgata
_________________________
3.
Regolamento tecnico di attuazione
(approvato dalla Giunta provinciale di Trento il 15 febbraio 2008)
Regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall’alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di attuazione dell’articolo 91 ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), inserito dall’articolo 1 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall’alto e promozione della sicurezza sul lavoro). In particolare, il presente regolamento reca indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi edilizi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici che privati, al fine di garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o comunque comportanti l’accesso, il transito e lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza.
2. Le disposizioni previste dall’articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991 e da questo regolamento non sostituiscono gli obblighi delle imprese di allestire idonee misure preventive e protettive nello svolgimento di lavori in quota con il rischio di caduta, ai sensi della normativa statale in materia.
3. Gli adempimenti previsti dall’articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991 e dal presente regolamento non trovano applicazione:
a) con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla copertura degli edifici esistenti e, comunque, con riguardo agli interventi non sottoposti a concessione edilizia, a denuncia di inizio di attività (DIA) o ad accertamento di conformità urbanistica;
b) nel caso di progettazione e di realizzazione di strutture e manufatti la cui copertura non comporti dislivelli superiori a 3,5 metri, calcolati a partire dal punto più elevato della copertura, rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante, sempre che questo sia libero da ingombri stabili, recinzioni e altri manufatti nell’area di possibile caduta.
Art. 2
Progettazione
1. Le soluzioni tecniche afferenti le misure preventive e protettive, da adottare ai fini del presente regolamento, sono rappresentate nella relazione di progetto e nei relativi elaborati grafici, allegati alla domanda di concessione edilizia o alla denuncia di inizio di attività o alla richiesta di accertamento di conformità urbanistica. Il progetto deve contenere in particolare i seguenti elementi tecnici e descrittivi:
a) nelle planimetrie ed eventualmente nei prospetti e nelle sezioni: percorsi, accessi, misure di sicurezza e sistemi di arresto di caduta a tutela delle persone che accedono, transitano ed operano sulla copertura, indicando la loro natura, le dimensioni e i materiali;
b) nella relazione di progetto: un capitolo sulle “misure di sicurezza per prevenire cadute dall’alto” riportante:
1) percorsi, accessi, misure di sicurezza, sistemi di arresto di caduta, specificando per gli apparecchi le classi di appartenenza, i modelli, le case produttrici, il numero massimo di utilizzatori contemporanei;
2) la collocazione degli eventuali ancoraggi;
3) le indicazioni generali per il rispetto delle misure preventive e protettive;
4) i motivi per cui non sono eventualmente previsti apprestamenti a carattere permanente.
2. In ogni caso gli elaborati di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del fascicolo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili) e del libretto del fabbricato eventualmente previsto dalla normativa provinciale in materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio.
Art. 3
Criteri generali di progettazione
1. L’allegato A al presente regolamento reca i criteri generali per la progettazione e la realizzazione delle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza:
a) il percorso e l’accesso alla copertura;
b) Il transito e lo stazionamento sulla copertura.
2. Il percorso e l’accesso alla copertura, nonché il transito e lo stazionamento sulla stessa devono avvenire costantemente in condizioni di sicurezza, garantita da apprestamenti a carattere permanente o da elementi di ancoraggio che favoriscano la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
3. La scelta delle soluzioni tecniche indicate al comma 2 è effettuata in ragione della frequenza degli accessi previsti alla copertura nonché delle esigenze di tutela del paesaggio o a carattere architettonico, di tutela dei beni storici e artistici o connesse a particolari vincoli costruttivi. Tenuto conto delle caratteristiche tipologiche prevalenti delle costruzioni, delle loro coperture e dei materiali utilizzati nel territorio provinciale, nonché al fine di evitare criticità nell’installazione di strutture permanenti – anche in relazione ai carichi statici della neve e alla tenuta all’acqua dei manti – vanno privilegiate, in presenza di pendenze superiori al 15 per cento, soluzioni che comportano la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
4. Ove non siano previsti apprestamenti o strutture permanenti, deve comunque essere prevista almeno una zona di sbarco sulla copertura adeguatamente protetta e riconoscibile, raggiungibile con mezzi mobili. In tale zona deve essere posto un ancoraggio al quale l’operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio previsto sul tetto.
5. Eventuali parti della copertura non praticabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio devono essere adeguatamente segnalate, qualora non sia possibile la loro segregazione.
Art. 4
Conformità degli interventi anticaduta
1. Alla richiesta di agibilità ai sensi della normativa vigente, devono essere allegati:
a) una relazione, redatta da professionista abilitato, con il calcolo di verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle sollecitazioni trasmesse dagli ancoraggi ed il calcolo di verifica del sistema di fissaggio;
b) certificazione, anche in copia, del produttore dei dispositivi e linee di ancoraggio o dei ganci di sicurezza da tetto installati, secondo quanto previsto dall’allegato A;
c) dichiarazione di conformità, del professionista abilitato o dell’installatore, riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto in osservanza delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e di quanto indicato al riguardo in progetto;
d) progetto della cartellonistica identificativa, posta presso l’accesso alla copertura, da cui risulti l’obbligo all’uso dei sistemi, dispositivi e degli apprestamenti collocati per prevenire le cadute dall’alto;
e) il manuale delle misure di sicurezza per prevenire le cadute dall’alto.
2. Il manuale delle misure di sicurezza di cui al comma 1, lettera e), contiene e illustra, anche mediante grafici e supporti fotografici:
a) le modalità per accedere alle coperture;
b) le modalità d’uso degli apprestamenti o degli eventuali dispositivi e linee di ancoraggio o dei ganci di sicurezza da tetto installati;
c) il programma e le modalità prescritte, per la manutenzione, dal fabbricante degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto installati;
d) copia, anche in scala ridotta, della cartellonistica identificativa apposta presso l’accesso alla copertura.
3. Qualora non si renda necessaria la richiesta di agibilità, la documentazione di cui ai commi 1 e 2 è presentata al comune unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori. La medesima documentazione costituisce parte integrante del fascicolo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e del libretto del fabbricato eventualmente previsto dalla normativa provinciale in materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio.
Art. 5
Informazioni
1. Copia del manuale delle misure di sicurezza per prevenire le cadute dall’alto di cui all’articolo 4 è detenuta dal proprietario o da altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile.
2. Il manuale deve essere messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura per eseguire interventi di manutenzione ordinaria della stessa o dell’immobile o che comunque comportino l’accesso, il transito o lo stazionamento sul tetto.
3. Il manuale segue la vita dell’edificio ed è consegnato, in caso di trasferimento, al nuovo proprietario o avente titolo.
4. Gli elaborati progettuali e la documentazione prevista dall’articolo 4 devono essere aggiornati in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche o sugli impianti afferenti la copertura.
Art. 6
Norme finali e transitorie
1. Il presente regolamento è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con esso.
2. Resta ferma l’applicazione delle misure interdittive previste per la violazione delle disposizioni del presente regolamento dall’articolo 91 ter, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 22 del 1991.
3. Gli adempimenti previsti da questo regolamento trovano applicazione con riferimento alle domande di concessione edilizia, alle denunce di inizio di attività e alle richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Allegato A
Criteri generali di progettazione delle misure preventive e protettive
1) Percorso e accesso alla copertura
1.1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e devono consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili e di materiali in condizioni di sicurezza.
1.2. Lungo l’intero sviluppo dei percorsi interni è necessario che:
a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
b) sia garantita un’illuminazione di almeno 20 lux;
c) sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali e di utensili da trasportare, con larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell’operatore;
d) i percorsi orizzontali devono essere muniti, con riguardo ai lati prospicienti il vuoto, di idonee protezioni contro il rischio di caduta dall’alto;
e) i percorsi verticali sono prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili e scale portatili.
1.3 Le indicazioni di cui al punto 1.2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai percorsi esterni.
1.4. Nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuati posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte. Tali percorsi si realizzano tramite:
a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
c) apprestamenti.
1.5. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno o esterno, in grado di garantire il passaggio e il trasferimento di un operatore e di materiali e utensili in condizioni di sicurezza.
1.6. Un accesso interno deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) se costituito da un’apertura verticale, essa deve avere una larghezza minima di 0,70 metri e un’altezza minima di 1,20 metri. Limitatamente agli edifici esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali;
b) se costituito da un’apertura orizzontale o inclinata, essa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere di almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadri;
c) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti; il sistema di apertura dell’anta deve essere agevole e sicuro;
d) accessi con caratteristiche diverse sono ammessi, in relazione alla tipologia del fabbricato, purché idonei a garantire il passaggio e il trasferimento di un operatore e di materiali e utensili in condizioni di sicurezza;
e) nella zona di accesso alla copertura deve essere apposta idonea cartellonistica identificativa, da cui risulti l’obbligo di utilizzo di sistemi di arresto della caduta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio.
2) Transito e stazionamento sulle coperture
2.1. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza mediante elementi protettivi, quali:
a) linee di ancoraggio;
b) dispositivi di ancoraggio;
c) ganci di sicurezza da tetto;
d) parapetti;
e) passarelle e andatoie per il transito di persone e materiali;
f) reti di sicurezza;
g) impalcati.
2.2. L’impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o di ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o qualora le linee di ancoraggio non risultino installabili per le caratteristiche delle coperture o per le ragioni previste dall’articolo 3, comma 3.
3) Definizioni
3.1. Ai fini di una chiara e agevole applicazione dei presenti criteri di progettazione e, in generale, del regolamento, valgono le seguenti definizioni:
a) copertura: la delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla sua protezione dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura;
b) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;
c) accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;
d) transito e stazionamento sulla copertura: la possibilità di spostamento e di sosta in sicurezza su tutta la superficie della copertura;
e) apprestamenti: le opere necessarie per la tutela della salute e della sicurezza delle persone e degli operatori che accedono e transitano sulla copertura, come impalcati parapetti, andatoie, passerelle, scale fisse;
f) sistema di arresto di caduta: il sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto, comprendente un’imbracatura per il corpo e un sottosistema di collegamento ai fini dell’arresto di caduta;
g) dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: il dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio in modo tale da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall’alto;
h) dispositivo di ancoraggio: l’elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno più punti di ancoraggio;
i) punto di ancoraggio: l’elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l’installazione del dispositivo di ancoraggio;
l) ancoraggio strutturale: l’elemento o gli elementi fissati in modo permanente a una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale anticaduta;
m) linea di ancoraggio: la linea flessibile o rigida tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale anticaduta;
n) gancio di sicurezza da tetto: l’elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti.
4) Standard e requisiti
4.1. La progettazione deve essere informata alle “Linee-Guida per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Sistemi di arresto caduta” edite dall’ISPESL.
4.2. I dispositivi e gli elementi di cui al punto 3.1, lettere da f) a n), devono essere conformi – in quanto ne ricorrano i presupposti – a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale).
4.3. I dispositivi e gli elementi di cui al punto 3.1, lettere h), i), l), m) e n) devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 “Protezione contro le cadute dall’alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove” e successivi aggiornamenti.
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