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 [Migliorato il Ddl contro l'Inquinamento luminoso]          
19 giugno 2007 - Comunicato

La 2° commissione legislativa provinciale ha modificato oggi il disegno di legge sul risparmio energetico e contro l'inquinamento luminoso. Si tratta di un disegno di legge unitario ottenuto da due disegni di legge, il n. 170 "Risparmio energetico e inquinamento luminoso" della classe II D dell'Istituto "Martino Martini" di Mezzolombardo (fatto proprio dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale) e il n. 232 "Disposizioni in materia di di inquinamento luminoso e risparmio energetico nell'illuminazioone per esterni", proposto dal cons. Bombarda.

In particolare, è stato approvato un emendamento presentato congiuntamente dall'assessore Bressanini e dal presidente della commissione Parolari, dopo l'audizione con l' "Associazione CieloBuio - Coordinamento per la protezione del cielo notturno" e con il "Gruppo di lavoro trentino Starlighters". L'emendamento ha introdotto alcuni principi:
- le fonti luminose degli impianti di illuminazione stradale e di arredo urbano dovranno essere rivolte sempre verso il basso; non più bocce o impianti che disperdono luce, quindi e, fino all'entrata in vigore del piano provinciale, l'intensità luminosa non dovrà superare i limiti restrittivi fissati in legge;
- la quantità di illuminazione stradale non dovrà superare il necessario, comunque dovrà essere conforme alle norme in vigore;
- gli impianti di illuminazione pubblica dovranno sempre usare lampade ad alta efficienza, per favorire il risparmio energetico;
- l'illuminazione pubblica dovrà essere limitata anche nel tempo, ad esempio nelle ore notturne le luci che non servono dovranno essere spente.
Sono principi che devono valere da subito per tutti i nuovi impianti, mentre sarà il piano provinciale ad indicare i criteri per il graduale adeguamento degli impianti esistenti, a partire dai più inquinanti.

Il disegno di legge prevede anche il divieto di usare fari o fasci luminosi rivolti verso l'alto, con la sola eccezione dei casi previsti dalle norme o da motivi di interesse pubblico; basta quindi con i fasci luminosi, magari roteanti, usati per indicare discoteche, locali o feste.

Le sanzioni variano da 100 a 1000 euro. A controllare sul loro territorio di pertinenza sono i Comuni interessati. A controllare i Comuni sarà la Provincia tramite l'APE (Agenzia provinciale per l'energia).

Sarà discusso in aula nel prossimo mese di luglio.


Di seguito è riportato l'emendamento approvato.

Emendamento all'art. 4 del testo unificato dei disegni di legge n. 170 "Risparmio energetico e inquinamento luminoso" e n. 232 "Disposizioni in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico nell'illluminazione per esterni".

1. Nel comma 1 le parole: "criteri di adeguamento degli impianti esistenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri per il graduale adeguamento degli impianti esistenti a partire dai più inquinanti. Le linee guida si informano ai seguenti principi:
a) l'illuminazione stradale e di arredo urbano deve essere effettuata mediante fonti lumnose rivolte verso il basso;
b) nell'illuminazione stradale i livelli di luminanza devono essere conformi all'indice illuminotecnico della tipologia di strada, nei limiti dei valori previsti dalle norme vigenti;
c) negli impianti di illuminazione pubblica esterna devono essere utilizzate lampade ad alta efficienza;
d) l'illuminazione di strutture pubbliche o di interesse pubblico deve essere limitata temporalmente e quantitativamente all'effettiva necessità;
e) è vietato l'utilizzo di fari o fasci luminosi, fissi o semoventi, rivolti verso l'alto, fatti salvi i casi previsti da norme vigenti o da motivi di interesse pubblico.

2. Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"2. il piano provinciale può inoltre prevedere:";
b) alla lettera c) del comma 2 le parole: "pubblici, professionali e non professionali," sono sostituite dalle seguenti: "di interesse pubblico";
c) dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:
"e bis) i criteri tecnici per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, le eventuali deroghe a tali criteri e le eventuali fasce di rispetto.";
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Fino all'entrata in vigore del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso:
a) gli interventi relativi agli impianti di illuminazione esterna, nuovi o esistenti, devono essere progettati ed eseguiti nel rispetto dei principi elencati al comma 1;
b) le fonti luminose di cui al punto a) del comma 1 dovranno presentare un'intensità luminosa non superiore a 0,49 candele per 1000 lumen per angoli gamma maggiori o uguali a 90 gradi.

L'assessore..................................Il consigliere
Ottorino Bressanini..........................Giuseppe Parolari

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