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[Reddito minimo di cittadinanza, disegno di legge] |
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14 marzo 2008 -
Comunicato Sdr
«Istituiamo in Trentino il reddito minimo di cittadinanza»:
lo propone il consigliere Giuseppe Parolari (Sdr)
per aiutare chi è senza reddito mentre cerca un lavoro
Il consigliere provinciale Giuseppe Parolari (gruppo Sdr) ha presentato un disegno di legge finalizzato all'istituzione in Trentino del "reddito minimo di cittadinanza". «Il provvedimento - spiega – intende garantire a tutti un'entrata economica minima per condurre un'esistenza dignitosa anche nei momenti di maggiore difficoltà, quando ad esempio si cerca lavoro per la prima volta o quando lo si cerca perché espulsi dalla produzione e senza indennità di disoccupazione. Ogni persona, giovane o non più giovane, ha diritto a cercarsi un lavoro utilizzando forme di sostegno che gli permettano di vivere dignitosamente, di avere un'attesa non angosciante, di non sprofondare nella povertà e nell'esclusione sociale: con il reddito minimo di cittadinanza è possibile. E’ una norma quindi di civiltà, non una forma di assistenza o di dispensa dal lavoro ma qualcosa che rafforza e consolida il diritto al lavoro».
Il disegno di legge, che consta di 9 articoli, istituisce il reddito minimo di cittadinanza in provincia di Trento, in attesa che lo Stato adotti questa misura su tutto il territorio nazionale.
I requisiti obbligatori previsti per poter accedere al reddito minimo di cittadinanza sono: - la residenza in provincia di Trento da almeno due anni; - l'iscrizione agli elenchi anagrafici del collocamento ordinario da almeno sei mesi; - un reddito imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro; - l'appartenenza a un nucleo familiare con ICEF non superiore al valore di 0,20; - la disponibilità a partecipare a percorsi obbligatori di integrazione sociale (corsi di formazione, lavori socialmente utili, eccetera) stabiliti con regolamento dalla Giunta provinciale.
L'importo previsto del reddito minimo di cittadinanza è di 8 mila euro annui, aumentato del 20 per cento per ogni persona a carico, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e non sottoposto ad alcuna tassazione. L’importo è ridotto del 50% quando il soggetto svolge attività lavorative che producano un reddito superiore alla metà e inferiore all'ammontare complessivo del reddito minimo di cittadinanza.
La corresponsione del reddito minimo si interrompe quando il soggetto ottiene un lavoro a tempo pieno - anche temporaneo - o quando immotivatamente lo rifiuta o quando svolge attività lavorative che producono un reddito superiore all'ammontare complessivo del reddito minimo di cittadinanza spettante. Tutto ciò permette di destinare questo sussidio non solo ai disoccupati ma anche a coloro che svolgono lavoro a tempo parziale, precario, sottopagato o che hanno forme di sottoccupazione.
Chi riceve il reddito minimo di cittadinanza ha diritto anche all’accesso gratuito ai servizi fondamentali sul territorio provinciale, come trasporti urbani, servizio sanitario, studio.
L’Osservatorio provinciale sul reddito minimo di cittadinanza deve tenere sotto costante controllo il fenomeno e produrre annualmente un rapporto per la Giunta e il Consiglio provinciale.
Il finanziamento è rimandato alla legge di bilancio. Il costo per la Provincia di Trento è stimato nell'ordine dei 30 milioni di euro annui, considerando che i beneficiari possano essere circa 3 mila.
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IL TESTO DEL DDL
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
XIII LEGISLATURA - ANNO 2008
Disegno di legge n. 296/XIII
“Istituzione del reddito minimo di cittadinanza
in provincia di Trento”
Art. 1 - Istituzione del reddito minimo di cittadinanza
1. La Provincia autonoma di Trento istituisce il reddito minimo di cittadinanza sul proprio territorio, in attesa dell’approvazione da parte dello Stato di una legge per la sua istituzione su tutto il territorio nazionale.
2. La Provincia autonoma di Trento considera il reddito minimo di cittadinanza una prestazione concernente un diritto sociale fondamentale da garantire su tutto il territorio provinciale nell’ambito delle politiche di inclusione e coesione promosse dalla Unione Europea, nonché un livello essenziale delle prestazioni concernenti un diritto sociale ai sensi dell’art. 117, secondo comma lett. m) della Costituzione.
3. Si definisce reddito minimo di cittadinanza un importo in denaro in grado di garantire un’esistenza libera e dignitosa, insieme a tariffe sociali dei servizi essenziali.
Art. 2 - Requisiti soggettivi di accesso
1. La Provincia autonoma di Trento corrisponde un reddito minimo di cittadinanza a tutti i soggetti residenti che ne facciano richiesta, in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza in provincia di Trento da almeno due anni;
b) inoccupati, disoccupati, occupati in cerca di altro lavoro, occupati precariamente o in maniera discontinua, purché iscritti da almeno sei mesi negli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 3 comma 3;
d) appartenenza a un nucleo familiare con condizione economica non superiore al valore di 0,20 dell’indicatore della condizione economica familiare (ICEF), calcolato secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale;
e) disponibilità alla partecipazione obbligatoria, durante il periodo di corresponsione del reddito minimo di cittadinanza, ai percorsi di integrazione sociale definiti dal regolamento di cui all’art. 7.
Art. 3 - Importo del reddito minimo di cittadinanza
1. L'importo del reddito minimo di cittadinanza da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente è di 8 mila euro, aumentato del 20 per cento per ogni persona a carico.
2. L’importo indicato al comma 1 non è soggetto ad alcuna forma di tassazione ed è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.
3. L'importo indicato al comma 1 è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito superiore alla metà e inferiore all'ammontare complessivo del reddito minimo di cittadinanza loro spettante.
Art. 4 - Decadenza/sospensione e sanzioni amministrative
1. E’ prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito minimo di cittadinanza qualora venga a mancare uno dei requisiti previsti all’art. 2, comma 1 lett. d), e).
2. E', in ogni caso, prevista la decadenza/sospensione dal diritto di percepire il reddito minimo di cittadinanza nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno, anche temporaneo, o nell’ipotesi in cui immotivatamente lo rifiuti, o qualora svolga attività lavorative dalle quali consegue un reddito superiore all’ammontare complessivo del reddito minimo di cittadinanza a lui spettante.
3. Il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione dell’esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del reddito minimo di cittadinanza, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento agli importi minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.
Art. 5 - Tariffe sociali nei servizi essenziali
1. In favore dei soggetti titolari del reddito minimo di cittadinanza, anche nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo 3 comma 3, è prevista la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani ed al servizio sanitario sul territorio provinciale, nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi e ad esami di formazione professionale e di istruzione pubblica, anche di grado universitario, sul territorio provinciale.
Art. 6 - Istituzione dell’Osservatorio sul reddito minimo di cittadinanza
1. La Giunta provinciale, al fine di monitorare l’attuazione della presente legge e l’evoluzione del bisogno sul territorio provinciale, istituisce l’Osservatorio provinciale sul reddito minimo di cittadinanza.
2. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio, l’Amministrazione provinciale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati.
3. I risultati dell’attività dell’Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto annuale alla Giunta e al Consiglio provinciale.
4. La Giunta provinciale, nei modi previsti al successivo art. 7, determina le modalità per la costituzione e la composizione dell’Osservatorio.
Art. 7 - Regolamento di attuazione
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, sentita la competente Commissione legislativa, approva con apposito regolamento:
a) le modalità di calcolo dell’ICEF, previste all’art. 2, comma 1 lett. d);
b) le modalità di partecipazione obbligatoria ai percorsi di integrazione sociale previsti all’art. 2, comma 1, lett. e), per un tempo individuale comunque non superiore alle 18 ore settimanali.
c) le modalità di costituzione e di composizione dell’Osservatorio previste all’art. 6, comma 4;
d) ogni altra norma di attuazione della presente legge che risultasse necessaria.
Art. 8 - Disposizione finanziaria
1. All'autorizzazione delle spese e alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.
Art. 9 - Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
XIII LEGISLATURA - ANNO 2008
Relazione al disegno di legge n. 296/XIII
“Istituzione del reddito minimo di cittadinanza
in provincia di Trento”
Signori Consiglieri,
i dati Istat sulla distribuzione dei redditi in Italia nel 2005 dicono che la metà delle famiglie vive con meno di 1.900 euro al mese, che il netto mediamente percepito per famiglia è di 2.300 euro mensili, che il 61% delle famiglie ha entrate inferiori all’importo medio a causa della forte disuguaglianza della distribuzione dei redditi. Disuguaglianza che, se confrontata con il resto d’Europa, colloca l’Italia nelle condizioni peggiori insieme a Grecia e Portogallo (e, naturalmente, ai nuovi stati membri). L’Istat informa anche che nel 2006 la spesa media mensile, che rappresenta la soglia di povertà per una famiglia di due componenti, è stata di 970 euro (582 euro per le famiglie di un solo componente, 1.290 per quelle di tre componenti, 1.581 di quattro, 1.843 di cinque, eccetera) e che le famiglie italiane che vivono in tali situazioni di povertà relativa sono 2 milioni e 623 mila, l'11,1% del totale, interessando complessivamente 7 milioni e 537 mila individui poveri.
Sono dati che trovano varie ragioni d’essere, analizzate da sociologi ed economisti. La più importante è la disoccupazione che, pur risultando in progressivo calo in Italia, rimane tuttora una delle principali cause di povertà. Una disoccupazione dai molti volti: il volto antico e strutturale dei disoccupati di lunga durata con gravi difficoltà di inserimento al lavoro, concentrati soprattutto al Sud; quello di genere che vede concentrarsi soprattutto nelle donne i senza lavoro italiani, in particolare del Mezzogiorno (25,3% contro il 5,4% di disoccupazione femminile al Nord); il volto dei giovani del Sud (5 su 10 sono alla ricerca del primo lavoro) e quello degli adulti del Nord espulsi dal lavoro; il volto degli immigrati, ancora poco indagato perché corrispondente spesso alla domanda di lavoro nero dell’economia sommersa; infine il volto più atipico, quello dei cosiddetti lavori atipici e discontinui cresciuti a dismisura in questi anni, utilizzati talora in modo spregiudicato a scapito del lavoro a tempo indeterminato, soprattutto (e paradossalmente) nelle aree economicamente più dinamiche, lavori che – interrompendosi – causano anch’essi disoccupati.
Per i giovani, quindi, alla disoccupazione si è aggiunta l’instabilità del rapporto di lavoro nel momento dell’ingresso nel mondo produttivo, la forte esposizione alla precarietà e discontinuità che in genere non danno sicurezza e nemmeno un reddito soddisfacente. A fianco quindi della disoccupazione, che in Italia ha assunto carattere sempre più strutturale, c’è l’incremento della schiera dei precari, dei marginali, dei disoccupati occulti, e quindi l’emersione di tante nuove povertà in aggiunta a quelle vecchie che si stanno irrobustendo. Non è un caso quindi che gli italiani siano i più pessimisti di tutti gli europei nel ritenere probabile un peggioramento della situazione economica nel breve e nel medio periodo.
Per contro, il sistema di protezione sociale non si è evoluto, è rimasto statico, ancora fortemente squilibrato a favore di chi è già garantito, molto debole invece nei confronti dei giovani e di chi non ha lavoro perché escluso dal mondo della produzione, di chi insomma garantito non è. Parlamento e Governo nazionali non hanno ancora affrontato seriamente il problema, non hanno individuato soluzioni adeguate a contrastare da una parte il fenomeno che vede sempre più numerose persone cadere in condizioni di indigenza, a permettere dall’altra a chi è a rischio di povertà di vivere le trasformazioni economiche in atto in modo meno traumatico. L’Italia, oltre alla riforma degli ammortizzatori sociali che deve trovare soluzione al problema della precarietà del lavoro, necessita perciò di uno strumento di lotta contro le nuove e le vecchie povertà, non limitato ad alcune categorie ma disponibile per tutti coloro che si trovano in condizioni di necessità, subordinato solo alle condizioni di reddito e di patrimonio di chi fa domanda.
Tale strumento può essere rappresentato dal reddito minimo di cittadinanza, che già esiste - anche se in forme diverse - in vari paesi dell’Unione Europea a 15 e che dovrebbe garantire a tutti di disporre di un’entrata economica minima che dia dignità alla vita, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà come quelli in cui si cerca lavoro per la prima volta o in cui comunque si è senza lavoro e non può intervenire l’indennità di disoccupazione. Ogni persona ha diritto, quando è giovane e quando più avanti negli anni viene espulso dalla produzione, a cercarsi un lavoro utilizzando forme di sostegno che gli permettano di vivere dignitosamente, di avere un’attesa non angosciante, di non sprofondare nella povertà e nell’esclusione sociale: con il reddito minimo di cittadinanza è possibile.
In provincia di Trento la situazione è oggettivamente migliore rispetto al resto della Nazione: il tasso di disoccupazione nel 2007 è meno del 3%, la metà di quello italiano (comunque molto migliorato negli ultimi anni); il tasso di incidenza di povertà relativa nel 2006 è del 5,3%, meno della metà rispetto all’11,1% della media italiana; il Trentino, precedendo Toscana e Friuli, è l’area con il più basso indice di disuguaglianza, dove vi sono cioè minori differenze tra i redditi delle famiglie e più giustizia sociale. Ciò nonostante, vi sono in Trentino 7 mila disoccupati, 11 mila famiglie vivono nella fascia Istat di povertà relativa formate da 25 mila individui, sono sempre più numerosi i giovani che entrano nel mondo del lavoro attraverso la porta dei lavori atipici e discontinui che li obbliga a lunghi periodi di disoccupazione o sottoccupazione.
Nasce da questa constatazione la proposta legislativa di istituire in provincia di Trento il reddito minimo di cittadinanza, un istituto specificatamente rivolto a contrastare il rischio di esclusione ed a costituire l’anello che chiude in basso la rete di protezione sociale, nella consapevolezza che le politiche sociali di sostegno ai redditi sono norme di civiltà e che l’assegnazione di un reddito minimo di cittadinanza non è una forma di assistenza o di dispensa dal lavoro ma qualcosa che invece rafforza e consolida il diritto al lavoro.
Sarebbe in verità compito dello Stato assicurare il reddito minimo di cittadinanza, tanto è vero che le proposte e il dibattito sull’argomento hanno in genere avuto come riferimento naturale l’intero territorio nazionale. Ma nel corso degli ultimi anni, con l’accelerazione dei processi di unificazione europea da un lato e del federalismo regionale dall’altro, il ruolo delle Regioni si è fatto sempre più attivo anche in questo campo: né sono esempio le iniziative, pur sperimentali e parziali, avviate in Campania, Calabria, Toscana, Sardegna e Veneto. Per il Trentino, che è provincia autonoma con potestà legislativa primaria e finanziaria, l’obiettivo diventa ancora più concreto e attuale, tanto da potersi configurare come un progetto sperimentale da verificare sul campo e da esportare poi nel resto d’Italia.
Il reddito minimo di cittadinanza potrebbe infine diventare nel tempo, come sostiene l’economista Tito Boeri ma non solo, la soluzione per ridurre sprechi e razionalizzare la presenza di tanti strumenti diversi. Prevedendo cioè maggiorazioni per i familiari a carico, per i familiari disabili e le famiglie monogenitore, il reddito minimo di cittadinanza potrebbe sostituire gradualmente le pensioni sociali e le integrazioni al minimo, le prestazioni di indennità civile (assegni di assistenza, pensioni di inabilità, indennità di accompagnamento) e l’attuale assistenza sociale. Potrebbe insomma prendere il posto di tutti quegli interventi sviluppati fino ad oggi in modo non coordinato e che andrebbero riunificati all’interno del reddito minimo di cittadinanza, prevedendo adeguate maggiorazioni per ciascuna tipologia di beneficiari, condizionate naturalmente alla situazione economica, patrimoniale e socio-sanitaria dei beneficiari stessi. Queste ultime considerazioni sono naturalmente solo delle ipotesi, non presenti nel disegno di legge, che stanno però ad indicare quale potrebbe essere il percorso futuro.
L’iniziativa legislativa
Il disegno di legge istituisce e definisce, in attesa dell’approvazione da parte dello Stato su tutto il territorio nazionale, il reddito minimo di cittadinanza in provincia di Trento (art. 1).
I requisiti per l’accesso al reddito minimo di cittadinanza prevedono (art. 2) la residenza in provincia di Trento da almeno due anni, l’iscrizione agli elenchi anagrafici previsti dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 2000 (collocamento ordinario) da almeno sei mesi, un reddito imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, l’appartenenza a un nucleo familiare con ICEF non superiore al valore di 0,20, la disponibilità alla partecipazione obbligatoria a percorsi di integrazione sociale (corsi di formazione, lavori socialmente utili, eccetera) stabiliti dalla Giunta provinciale con il regolamento.
L’importo previsto del reddito minimo di cittadinanza (art. 3) è di 8 mila euro annui, aumentato del 20 per cento per ogni ulteriore persona a carico. L’importo indicato va rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e non è sottoposto ad alcuna tassazione. E’ prevista la riduzione del 50 per cento dell’importo nell’ipotesi di svolgimento di attività lavorative che producano un reddito superiore alla metà e inferiore all’ammontare complessivo del reddito minimo di cittadinanza.
La decadenza/sospensione dal percepimento del reddito minimo di cittadinanza (art. 4) è prevista nell’ipotesi in cui si ottenga un lavoro a tempo pieno, anche temporaneo, o nell’ipotesi in cui immotivatamente lo si rifiuti o nell’ipotesi di svolgimento di attività lavorative che comunque producano un reddito superiore all’ammontare complessivo del reddito minimo di cittadinanza spettante. Ciò permette di rivolgere tale istituto non solo ai disoccupati ma anche a coloro che svolgono lavoro a tempo parziale, precario, sottopagato o che hanno forme di sottoccupazione. La decadenza è prevista inoltre qualora vengano a mancare i requisiti soggettivi necessari per continuare a ricevere il reddito minimo di cittadinanza.
La fruizione del reddito minimo di cittadinanza (art. 5) prevede forme di reddito anche indiretto, attraverso l’accesso gratuito ai servizi fondamentali sul territorio provinciale (trasporti urbani, servizio sanitario, studio).
Viene prevista l’istituzione da parte della Giunta provinciale dell’Osservatorio sul reddito minimo di cittadinanza (art. 6), per la cui attività può avvalersi di collaborazioni con l’università, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati. I risultati dell’attività dell’Osservatorio devono essere riportati in un rapporto annuale per la Giunta e il Consiglio provinciale.
E’ previsto che la Giunta approvi, sentita la competente Commissione legislativa, un regolamento attuativo della legge entro due mesi dall’entrata in vigore della stessa (art. 7).
Per quanto riguarda il finanziamento, esso è demandato (art. 8) ad una legge successiva (prossima legge di bilancio) con l’avvertenza che il costo per la nostra Provincia potrebbe essere stimato nell’ordine dei 30 milioni di euro annui, considerando che i beneficiari possano essere circa 3 mila.
L’entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2009 (art. 9).
Cons. Giuseppe Parolari
Dal giornale "Trentino" del 20.03.2008: Il reddito minimo di cittadinanza, un progetto sperimentale per il "laboratorio" del Trentino
www.giuseppeparolari.it
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