|
 Home > Provincia 2003/08 > Emendamenti accolti
|
    |
 |
[Porfido, sanzionata la vendita del tout-venant] |
|
 |
Scarica il file. 31 luglio 2008
La legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 "Disciplina dell'attività di cava" aveva espressamente vietato la vendita di materiale tout-venant che non avesse subito la fase di cernita, sia in cave in aree di proprietà privata che in quelle di proprietà comunale. Ciò al fine di ribadire che le cave, in particolare quelle di porfido, sono luoghi di lavoro e non di semplice estrazione di materiali da lavorare poi chissà dove.
Recentemente il sindaco del Comune di Albiano aveva fatto presente la necessità di modificare la L.P. 7/2006, al fine di rendere efficace tale divieto in quanto non era prevista una sanzione specifica. La qual cosa aveva costretto il Comune di Albiano a modificare a posteriori un disciplinare per la coltivazione di cave pubbliche.
Per questa è stato presentato in data odierna, dai consiglieri Giuseppe Parolari e Tiziano Odorizzi, in seconda Commissione il seguente emendamento all'articolo 27 della finanziaria 2009 e di assestamento 2008:
- "Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale n. 7 del 2006, dopo le parole "di cui agli articoli 27 e 28" sono aggiunte le parole ", compresi i divieti di vendita di materiale tout-venant che non abbia subito la fase di cernita".
L'emendamento è stato approvato ed è diventato parte della legge finanziaria che sarà discussa dal Consiglio provinciale i primi di settembre 2008. Da quella data, la vendita di tout-venant che non abbia subito la fase di cernita potrà, o meglio dovrà, essere sanzionata da 400 a 2.400 euro.
Per leggere l'emendamento, premi "scarica il file"www.giuseppeparolari.it
^top
|
 |
 |
 |
 |
|