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 [Irap dei medici, la risposta di Dellai] Spedite questo articolo ai Vostri amicistampa 
21 agosto 2008 - La risposta del presidente Dellai all'interrogazione n. 3355 del 27 maggio 2008 del cons. Parolari

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Il Presidente

Trento, 4 agosto 2008
Prot. n. 2129 /Inter/AS-as

Preg.mo Signor
Cons. Giuseppe Parolari
Sinistra Democratica e Riformista del
Trentino per l'Ulivo
SEDE

e, p.c.
Preg.mo Signor
Dario Pallaoro
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Oggetto: interrogazione n. 3355

Con riferimento all’interrogazione in oggetto si precisa quanto segue.

Come noto, rispetto alla disciplina nazionale riguardante l'esercizio della libera professione del personale dipendente, all'interno o all'esterno del SSN, in provincia di Trento, ai sensi dell’articolo 32 della legga provinciale 1/2005, i dirigenti del ruolo sanitario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo entro un anno dalla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro e, successivamente, ogni cinque anni. Le opzioni vanno presentate entro il 30 novembre dell'anno solare in cui vengono maturati i requisiti temporali e hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il rapporto di lavoro esclusivo, che comporta l’esercizio della libera professione all’interno delle strutture pubbliche (e a certe condizioni anche private) del Servizio sanitario provinciale, può essere ripristinato in ogni momento a domanda, con le decorrenze stabilite dalla contrattazione collettiva.

In assenza di opzione il dirigente resta assoggettato al regime di rapporto di lavoro esclusivo, per il quale percepisce una specifica indennità di esclusività.

Con provvedimento della Giunta provinciale n. 244/2008 sono state impartite le direttive all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per la disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria da parte del personale della dirigenza del ruolo sanitario. Attualmente è in corso di definizione l’atto aziendale di recepimento delle predette direttive.

Ciò premesso, come correttamente osservato nell’interrogazione, rispetto a circa un migliaio di dirigenti del ruolo sanitario, i soggetti che hanno optato per il rapporto non esclusivo sono solo 17.

Meno di venti sono anche i soggetti che hanno optato per la libera professione allargata (si tratta di dipendenti che, in quanto impossibilitati, per vincoli strutturali e di attrezzature, ad eseguire la libera professione intramoenia, sono stati autorizzati ad operare presso strutture private). Rispetto a questa casistica si registrano richieste “di rientro” per poter operare in libera professione intramoenia.

Pertanto, per quanto osservato nel corso degli anni e per quanto si registra anche attualmente il problema delle diverse aliquote IRAP non appare essere stato decisivo in occasione dell’opzione (dove invece giocano un ruolo importante e fondamentale l’indennità di esclusività, le incentivazioni sulla produttività, le possibilità di ricoprire ruoli di responsabile di struttura complessa, …). In questa situazione appare di tutta evidenza che i principi di equità e giustizia non possono che essere propugnati in relazione ad un complesso molto articolato di voci, perché limitarsi ad un singolo aspetto (nel caso in esame un fattore fiscale ) avulso dal contesto, fa correre il rischio di ingenerare veri squilibri.

Inoltre, non deve essere sottovalutato il fatto che il dipendente decide in piena autonomia la tariffa che intende applicare per le prime visite e per le visite successive, che costituiscono una parte rilevante delle attività eseguite in libera professione. In questo caso infatti il tariffario adottato con deliberazione 186/1998 del Direttore Generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, prevede un limite minimo ed un limite massimo rispettivamente pari a 50 e 150 euro entro il quale stabilire la propria tariffa personale.

Nella scelta è verosimile che il dipendente assuma, fra le variabili decisive, le proprie aspettative economiche, che sono ovviamente al netto di costi ed oneri vari (quindi, esemplificando, rispetto ad una tariffa base di 100 euro che corrisponde il paziente, dedotti i costi dell’Azienda e gli oneri fiscali, pervengono al professionista circa 80 euro. Se ciò non risultasse sufficientemente gratificante per il dipendente, questi può già oggi scegliere di aggiornare la tariffa, entro ovviamente i limiti prestabiliti).

Faccio in ogni caso presente che, almeno sino alla completa attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, le regioni e le province autonome, ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 446/97, hanno il potere di variare, fino ad un massimo di un punto percentuale, l'aliquota Irap di cui al comma 1 (cioè quella che per l'anno 2008 è fissata nella misura del 3,9 per cento e che riguarda in generale sia le imprese che i professionisti), mentre è loro preclusa qualsiasi possibilità di variazione in ordine all'aliquota dell'8,5 per cento, prevista dal comma 2 del citato articolo 16, che è invece applicabile ai soggetti pubblici non commerciali che determinano la base imponibile dell'Irap con il c.d. metodo retributivo. Pertanto, al di là delle valutazioni di opportunità che si possono trarre dalle considerazioni sopra formulate, rimane preclusa alla Provincia Autonoma di Trento la possibilità di operare variazioni all’aliquota Irap oggetto dell’interrogazione.

Distinti saluti.

- Lorenzo Dellai –


Per leggere l'originale della risposta, clicca qui: La risposta del presidente Dellai all'interrogazione n. 3355


Per leggere l'interrogazione, clicca qui: L'interrogazione n. 3355/XIII: "Difendiamo la scelta pubblica dei medici dell’Azienda sanitaria riducendo la quota Irap"

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